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Demanio marittimo, Regione Liguria approva linee guida per l’utilizzo di scogliere artificiali

Marco Scajola, assessore regionale al Demanio

Via libera da parte della Giunta regionale alle linee guida indispensabili all’applicazione della norma (modifica della legge regionale 13/1999) che consente ai comuni, anche per periodi limitati di tempo, di utilizzare, previe obbligatorie verifiche di sicurezza, scogliere artificiali ed altre opere a mare per attività connesse alla balneazione, con la posa di attrezzature purché amovibili.

“Grazie a questo documento – precisa l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola – sarà possibile applicare la norma già dalla prossima stagione estiva. È bene ricordare che non si tratta di nuove concessioni e non verrà sottratto spazio alle attuali spiagge libere, ma dell’utilizzo di aree già in concessione. In questo modo vogliamo andare incontro alle richieste del territorio, soprattutto degli operatori del turismo che ci hanno chiesto maggiori spazi per le loro attività, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza. Si tratta di una sperimentazione, le attrezzature utilizzate dovranno essere completamente rimovibili. Se funzionerà, nel 2024 i Comuni dovranno modificare i loro Piani di utilizzo demaniale”. I balneari interessati a estendersi sulle scogliere artificiali dovranno presentare una richiesta al Comune. L’ultima parola spetterà comunque alle singole amministrazioni che dovranno confermare la sicurezza delle aree con perizie tecniche.

Nel documento con le linee guida si specifica che per ‘attività connesse alla balneazione’ si intende, a titolo esemplificativo, l’utilizzo in sicurezza delle opere di difesa costiera per essere adibite, anche solo in parte, a solarium o altre attività di erogazione di servizi legati alla balneazione e alla valorizzazione turistico ricettiva del litorale, purché compatibili con le destinazioni d’uso previste dal Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime. È consentita, ad esempio, l’installazione di tavolati, paiolati facilmente rimobibili e fissati in modo da non comportare modifiche strutturali permanenti o danneggiamenti alle scogliere e alle opere di difesa a mare. Non potranno quindi essere cementati gli spazi tra gli scogli o modificate le caratteristiche costruttive delle opere soggette ad utilizzo.

È consentito l’utilizzo di attrezzature quali lettini, sdraio, sedie, ombrelloni.

Opere e manufatti non devono comunque comportare la creazione di volumetria, così come definita dalle norme urbanistiche vigenti e possono essere mantenuti per il periodo della stagione balneare con l’obbligo, in ogni caso, di rimozione preventiva in caso di allerta meteo marina di qualsiasi grado, divieto di balneazione per avverse condizioni meteo segnalato con la bandiera rossa, condizioni di vento incompatibili con la stabilità delle attrezzature. Il concessionario deve garantire alcuni servizi minimi: sicurezza, pulizia, sorveglianza, salvataggio e primo soccorso. Ogni valutazione e decisone spetterà’ al Comune di competenza, le linee guida segnano il percorso da seguire, da parte delle Amministrazioni locali, per rilasciare le autorizzazioni.

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