Salvatore e Pirondini su legge spazzacorrotti
In merito alla polemica innescata dai recenti articoli di stampa riguardante un emendamento
approvato nella "legge Spazzacorrotti", dopo un approfondimento e una nota del sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, il capogruppo comunale Luca Pirondini e il capogruppo regionale Alice Salvatore fanno sapere che l'ipotesi, ventilata in particolare da "Il Fatto Quotidiano" e "La Repubblica" nei loro recenti articoli, non esiste.
I consiglieri infatti riferiscono: "L’emendamento introduce, nella fattispecie di cui all'articolo 316-ter c.p. ('Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato'), un'aggravante a effetto speciale (vale a dire una pena da uno a quattro anni, invece che da sei mesi a tre anni) per il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio".
"Diversamente da quanto previsto in precedenza, qualora il Giudice ritenesse i fatti riconducili all'articolo 316-ter c.p., e il soggetto attivo del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, la pena è senza dubbio aumentata. In ogni caso, l'emendamento non incide in alcun modo sulla qualificazione del reato. Peculato e indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato rimangono due fattispecie distinte e immutate rispetto alla precedente formulazione. Morale: non sono mutati gli elementi costitutivi della fattispecie di reato: è stata introdotta un'aggravante a effetto speciale", riportano i portavoce del M5S.
La nota pervenuta dal sottosegretario avvalora poi quanto dichiarato dai consiglieri: "La condotta prevista dall’articolo del Codice penale di fatto non cambia. Anzi. L’inserimento va solamente ad aggravare il fatto previsto dalla norma, ossia la condotta di indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute".
"Condotta materialmente diversa da quella che integra il peculato (appropriazione di un bene di cui già si dispone): l'ambito di operatività delle due fattispecie resta quindi distinto e non sovrapponibile, come ribadito anche dalla giurisprudenza".
"Tra l’altro, nel nostro ordinamento è già prevista un’aggravante del tutto analoga all’articolo 61 numero 9 del Codice penale, che già poteva applicarsi a questo caso indipendentemente dalla nuova norma inserita", continua la nota.
In merito al recente post di "Liguritutti", infine, che richiama i quotidiani citati, Pirondini e Salvatore fanno sapere: "Ringraziamo gli autori per l’attestato di stima personale, pur nella diversità di vedute su molte cose come loro stessi hanno giustamente sottolineato".