Legge elettorale, ecco perché è saltata la Commissione regionale
Sembrava fatta, grazie anche all'accordo col PD, la riforma della legge elettorale in Regione a due mesi dalle elezioni, con la doppia preferenza di genere e l'abolizione del listino ma la Commissione presieduta da Angelo Vaccarezza di Cambiamo! da venerdì scorso è stata aggiornata a oggi pomeriggio, in piena zona Cesarini visto che il voto in Consiglio è già stato fissato a martedì prossimo, domani.
Ora si capisce perché alla luce delle conclusioni messe nero su bianco dal professore di diritto costituzionale alla Università Bicocca di Milano Giulio Enea Vigevani, chiamato a esprimere il suo autorevole parere.
Le incolliamo di seguito per non essere imprecisi:
a) in generale, ogni intervento legislativo che modifichi le regole elettorali a ridosso delle elezioni suscita perplessità non solo sul piano dell’opportunità ma anche su quello del rispetto dei principi costituzionali e sovrannazionali. Ciò in particolare quando concerne la modalità di presentazione delle candidature e l’attribuzione dei seggi;
b) nel caso in esame, l’entrata in vigore immediata delle norme previste nel d.d.l. 132/313 determinerebbe difficoltà nella presentazione delle candidature e nella raccolta delle firme tali da poter pregiudicare la partecipazione alle elezioni specie delle formazioni politiche che non siano già rappresentate nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni. Di qui un evidente vulnus al principio democratico e la necessità di prevedere, anche sulla base delle indicazioni del “Codice di buona condotta in materia elettorale” il rinvio dell’applicazione della nuova normativa alla tornata elettorale successiva a quella prevista per il prossimo settembre;
c) non sussiste sul piano costituzionale un obbligo del legislatore ligure di intervenire immediatamente in materia di “equilibrio di genere”, seguendo le prescrizioni di dettaglio individuate dalla stessa legge n. 20 del 2016. Tale normativa, inter alia, prevede previsioni così stringenti da ritenere sussistente una violazione delle competenze legislative che l’art. 122 Cost. attribuisce al legislatore regionale;
d) anche l’opzione di aumentare di un terzo il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non appare costituzionalmente imposta, anche alla luce delle differenti soluzioni adottate in altre leggi regionali;
e) ancor più grave sul piano costituzionale sarebbe, infine, un intervento del legislatore regionale che incidesse su ulteriori aspetti della legislazione elettorale, quale la formula per la distribuzione dei seggi.
Il disco rosso dell'esperto spiega non solo il rinvio della Commissione ma anche la richiesta a gran voce di un parere di legittimità all'Avvocatura: con tutti i problemi che hanno avuto negli anni scorsi i consiglieri regionali con la Corte dei Conti, prima di stravolgere le regole del gioco tutti vogliono perlomeno avere la certezza di non far danni se non politici quantomeno erariali.